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O. 24/03/2005 n. 34173. Alle deroghe previste all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3244 del 2002 e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti: «art. 1, commi 5, 8 e 11 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonchè circolare n. 5 del 2005 del Ministero dell'economia e delle finanze». Art. 11. 1. Al fine di consentire il rapido espletamento delle iniziative necessarie al superamento della situazione emergenziale determinatasi nel territorio del comune di Bonorva in provincia di Sassari, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio in data 3 dicembre 2004 citato in premessa, il sindaco di Bonorva - Commissario delegato si avvale di un'apposita struttura all'uopo costituita, composta da un massimo di due unità di personale dipendente del medesimo comune. 2. Il Commissario delegato può autorizzare il personale della struttura di cui al comma 1 ad effettuare ore di lavoro straordinario fino ad un massimo di 50 ore mensili procapite, effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa. 3. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3396 del 2005 citata in premessa. Art. 12. 1. Il Prefetto di Chieti - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3411 del 4 marzo 2005, al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2005, e nei limiti di vigenza dello stessa, è au- torizzato a costituire un'apposita struttura composta da tre unità di personale individuate dal medesimo Commissario delegato. Il predetto personale è autorizzato ad effettuare ore di lavoro straordinario nel limite massimo di 40 ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, ovvero, qualora appartenenti alla carriera prefettizia, di una indennità correlata su base mensile e pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 16, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252. 2. Il Commissario delegato, in ragione della complessità delle iniziative da porre in essere per il superamento del contesto critico in esame, è autorizzato, altresì, ad avvalersi per gli aspetti tecnici di due ingegneri appartenenti alla pubblica amministrazione con competenze attinenti alle finalità della summenzionata ordinanza; per tali attività ai predetti soggetti è corrisposto un compenso mensile pari al 40% del trattamento stipendiale in godimento. 3. Al Commissario delegato in relazione ai maggiori compiti conferiti ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3411 del 2005, è riconosciuto un compenso per tutta la durata dello stato d'emergenza, su base mensile pari alla retribuzione di posizione in godimento di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3411 del 2005. 5. Il termine di trenta giorni previsto all'art. 5, comma 1, primo periodo, dell'ordinanza di protezione civile n. 3411 del 2005, è elevato a sessanta giorni. Art. 13. 1. Al fine di assicurare la più tempestiva ed efficace realizzazione degli interventi nell'area del sud-est asiatico, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a stipulare nel predetto territorio apposito contratto di conto corrente bancario sul quale far affluire, di volta in volta nei limiti dello stretto necessario alla realizzazione di ciascun intervento o di parte del- O.P.C.M. 24/03/2005 n. 3417 – Disposizioni urgenti di protezione civile lo stesso, le risorse provenienti dalle donazioni ed atti di liberalità previste dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2004, n. 3390 e disponibili sul conto corrente bancario aperto ai sensi dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri del 18 gennaio 2005, n. 3394. L'utilizzo delle somme depositate sul predetto conto corrente bancario è effettuato dal responsabile della struttura di missione con obbligo di separata rendicontazione e nel rispetto di apposita regolamentazione definita dal capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con proprio provvedimento. 2. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati o da instaurare ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3390 del 2004 e dell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3402 del 2005 emanate per fronteggiare le situazioni di emergenza nei territori esteri e di cui in premessa, si configurano quali incarichi di esperto ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, con conseguente applicazione del relativo regime giuridico, economico, fiscale e previdenziale. 3. In relazione alla particolare gravosità dell'impegno richiesto per l'espletamento dei compiti attribuiti, ai componenti della Commissione di garanzia istituita ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3392 del 2005 è riconosciuta una speciale indennità d'importo corrispondente a quella attribuita al responsabile della struttura di missione di cui all'art. 1, comma 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3402 del 2005. 4. Al personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, inviato nei territori del sud-est asiatico colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'ordinanza n. 3389 del 2004 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni previste dall'art. 1, comma 4, secondo periodo, dell'ordinanza di protezione civile n. 3390 del 2005. 5. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3402 del 25 febbraio 2005, dalle parole «finalizzato alla ristrutturazione » fino alle parole «medesimo territorio» sono soppresse e così sostituite «finalizzato a consentire il pieno e completo ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata dall'atto terroristico verificatosi nella città di Beslan, attraverso la ristrutturazio- ne ed ampliamento di edifici di strutture sanitarie di Beslan e Vladikavkaz, dotandoli di attrezzature ed apparecchiature elettromedicali idonee a garantire maggiore funzionalita». La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 marzo 2005 Il Presidente: Berlusconi |
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